Ultima modifica: 12 Dicembre 2020

Mobilità studentesca internazionale individuale

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Il Liceo Marie Curie ogni anno favorisce la collaborazione con organizzazioni, come per esempio  Intercultura,  che  patrocinano  i  soggiorni  all’estero  di studenti italiani, per i quali è prevista la frequenza scolastica in istituti secondari del paese ospitante per periodi di durata variabile (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale). La frequenza ai corsi dei singoli Paesi è equipollente all’anno o ad altra frazione temporale del periodo di studi cui il ragazzo è formalmente iscritto in Italia.

In  virtù  dell’alto  valore  assegnato  dal  Collegio  dei  Docenti  all’educazione interculturale e allo scambio tra popoli diversi, viene contemplata l’accoglienza all’interno del liceo di studenti stranieri, purché anch’essi appoggiati da Istituzioni accreditate per gli scambi con l’estero.

Il Liceo Curie, dunque, riconosce la validità formativa di un’esperienza di studio all’estero e si attiva per favorirne un’efficace realizzazione.

Come recita la Nota ministeriale prot. 843 del 10 aprile 2013,

è importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.

Tuttavia si danno qui di seguito alcuni suggerimenti:

  • si suggerisce il quarto anno come periodo in cui effettuare l’esperienza.
  • si sconsiglia l’esperienza a studenti che abbiano un profitto negativo.
  • gli studenti sono invitati a frequentare, al rientro, i corsi di recupero, se organizzati in corso d’anno e a fine anno scolastico, e si impegnano a colmare le eventuali lacune nelle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio mediante attività aggiuntive e studio individuale.
  • qualora lo studente concluda l’a.s. con debiti formativi a giugno, è tenuto a presentarsi per le verifiche secondo i calendari organizzati per i recuperi e rinviare la partenza a verifiche concluse.

 

Infine, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e alla luce delle indicazioni ministeriali sulla mobilità studentesca, sono state elaborate le “Linee guida per gli studenti che frequentano un periodo di studio all’estero”: tali linee stabiliscono procedure e buone pratiche da seguire al fine di offrire ai giovani, protagonisti di tali esperienze, opportunità di crescita in vista del reinserimento, garantendo uniformità d’azione da parte dei diversi consigli di classe.

 

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO L’ANNO o FRAZIONI DI ANNO ALL’ESTERO   Figure coinvolte e loro funzione

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APPROFONDIMENTI:

 1) OSSERVAZIONI SULL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Come si desume dalla normativa sulla Mobilità studentesca internazionale ed in particolare dalla comunicazione del 20 aprile 2011, l’esperienza di studio all’estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum dello studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, ovviamente in presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all’estero.

A determinare l’attribuzione del credito scolastico concorreranno:

  • le valutazioni espresse dalla scuola ospitante (tradotte in decimi);
  • l’interesse dimostrato dallo studente nel mantenere i contatti con il docente tutor e la classe durante la sua permanenza all’estero;
  • l’eventuale partecipazione ai corsi estivi di recupero o approfondimento;
  • l’esito del colloquio di reinserimento.

2) BUONE PRATICHE PER IL COLLOQUIO DI REINSERIMENTO

Nel corso degli anni si è consolidato l’uso di dedicare 30′ minuti per un colloquio che lo studente sosterrà davanti a tutto il consiglio di classe, preferibilmente prima dell’inizio delle lezioni. Dovrà essere convocato ufficialmente un consiglio straordinario in accordo con la segreteria. Lo studente e la sua famiglia dovranno conoscere per tempo la data prescelta.

Si dovrà redigere un verbale e definire il credito che poi verrà ufficializzato nello scrutinio di Settembre.

Durante il colloquio di reinserimento l’exchange  student illustrerà la sua esperienza sia dal punto di vista scolastico sia dal punto di vista umano e culturale in genere. Sarà invitato a portare i suoi lavori, i suoi quaderni e a riferire delle sue eventuali difficoltà nell’allinearsi con quanto richiesto nel quinto anno di un liceo italiano.

3) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

In base al punto 7 della nota MIUR n. 3355 del 28 marzo 2017 (http://www.istruzione.it/allegati/2017/Chiarimenti_interpretativi_ASL_Mar_2017_Def.pdf ) si chiarisce che:

L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”.

Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Per questi motivi appare chiaro che la frequenza scolastica di un periodo o di un intero anno scolastico in un paese straniero richiede capacità di adattamento, abilità di problem solving, acquisizione di competenze, conoscenze ed esperienze assimilabili a quanto si richiede nell’alternanza scuola lavoro.

La Commissione per l’alternanza scuola-lavoro provvederà pertanto alla firma della convenzione con le agenzie che curano i soggiorni all’estero, in modo che vengano riconosciute agli alunni 80/100 ore valide per l’alternanza.

La Commissione per l’alternanza scuola-lavoro provvederà pertanto alla firma della convenzione con le agenzie che curano i soggiorni all’estero, in modo che vengano riconosciute agli alunni 80/100 ore di alternanza scuola-lavoro se la durata del soggiorno è di un intero anno scolastico; per periodi inferiori all’anno, tali ore verranno ripartite in proporzione.

 

 


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