Ultima modifica: 12 Dicembre 2020

Bisogni educativi speciali (BES)

In ogni classe ci sono alunni che richiedono un’attenzione speciale per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, seguita dalla relativa Circolare Ministeriale applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, amplia il perimetro della riflessione sull’inclusione introducendo il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), invitando le istituzioni scolastiche a passare da una scuola che integra a una scuola che include.

Una scuola che include deve essere in grado di leggere tutte le diverse problematiche di quest’area dello svantaggio scolastico e di dare le risposte necessarie e adeguate.

L’istituto si impegna quindi ad attivare percorsi individualizzati e personalizzati, ad adottare strumenti compensativi e misure dispensative, a monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo necessario.

L’attenzione dell’Istituto si rivolge sia per il processo di inclusione, sia per un eventuale riorientamento, a studenti con:

  • Disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia).
  • Disturbi evolutivi specifici di altra tipologia (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) : disturbo del linguaggio; disturbo delle abilità non verbali (coordinazione motoria, disprassia); disturbo dell’attenzione e dell’iperattività; disturbi dello spettro autistico lieve.
  • Casistiche di Disabilità previste dalla legge 104/92.
  • Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguistico-culturale.
  • Studenti per i quali occorre attivare l’Istruzione domiciliare o la Scuola in Ospedale

La scuola dispone di una figura dedicata a queste problematiche (Referente BES) che svolge un ruolo informativo rendendo disponibile la normativa vigente ai coordinatori di classe e per le famiglie fornendo indicazioni sulla risposta della scuola ai bisogni di tali alunni; se necessario il Referente BES comunica la presenza di alunni con BES nelle prove INVALSI, Esame di Stato, corsi ECDL.

La famiglia del neoiscritto, all’inizio dell’anno scolastico, puo’ chiedere un colloquio con il Referente BES, col quale discutere sulla situazione del proprio figlio, dopo aver consegnato al Dirigente Scolastico la copia aggiornata della Diagnosi redatta secondo le linee guida della normativa vigente.

Il coordinatore di classe si occupa di:

  • prendere visione della diagnosi;
  • informare i colleghi del consiglio di classe e coordinare il consiglio di classe nella stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) secondo la scheda prevista dalla legge n.170/2010 (di norma entro la fine del primo trimestre);
  • attivare le procedure previste per gli Esami di Stato;
  • tenere i contatti con la famiglia e prendere eventuali contatti con la scuola precedente;
  • segnalare al D.S. e al referente per l’inclusività eventuali casi “a rischio”.

In presenza di BES non rientranti nelle categorie della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici (e quindi “non certificati” secondo Legge n. 170 del 8.10.2010 o legge 104/92) si può giungere alla definizione di un PDP, (Piano didattico personalizzato) o di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) come riportato nelle linee guida della nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013, cui si rimanda.

Qualsiasi Piano Personalizzato o Individualizzato può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà dell’alunno; può avere, ad esempio per alcune situazione connesse allo svantaggio socio-economico e culturale il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc…).

Il Consiglio di Classe valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare misure dispensative e compensative.

Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, tali misure devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo (secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010 e da Linee guida di cui al D.M. 12 luglio 2011).

Esami di Stato. Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni dei candidati con DSA, al fine di consentire alla Commissione d’esame di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato vengono fornite da apposita circolare emanata annualmente.

Nell’Istituto, come richiesto per la scuola secondaria di secondo grado, diventa operativo il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che risulta costituito dal Dirigente scolastico e da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: referente BES, referenti di progetti di Accoglienza, di Educazione alla Salute, coordinatori di classe con studenti BES, all’occorrenza figure professionali in campo socio-psico-pedagogico.

Allegato – Protocollo recante Procedure e buone prassi assunte dall’Istituzione per facilitare l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli studenti compresi coloro che necessitano di bisogni educativi speciali (in caso di certificazioni pervenute al momento dell’iscrizione o già presenti da aggiornare)

 


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